martedì, Dicembre 9, 2025

Il Prof. Alessandro Bonsignore su responsabilità medica e “scudo penale” | QUI Talk

Negli ultimi mesi, il dibattito sul cosiddetto “scudo penale” ha acceso un confronto intenso nel mondo sanitario e giuridico. Spesso però, la terminologia utilizzata in ambito mediatico rischia di generare confusione e fraintendimenti, soprattutto tra i cittadini.

Intervistato da Rosanna Piturru nella nuova puntata di QUI Talk, il Prof. Alessandro Bonsignore, Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria, nonché Professore di Medicina Legale presso l’Università di Genova e Direttore della Medicina Legale dell’IRCCS-Istituto Giannina Gaslini, analizza il tema sotto il profilo tecnico, etico e normativo, evidenziando come il vero obiettivo non sia garantire impunità, bensì riportare la responsabilità professionale degli operatori sanitari entro un binario di equilibrio tra tutela della salute del paziente e la serenità dei professionisti.

È corretto utilizzare il termine “scudo penale” per i medici?

“No, il termine scudo penale è improprio e fuorviante. La proposta normativa di cui si discute non introduce alcuna forma di impunità per i professionisti sanitari. Al contrario, mira a ricondurre la responsabilità penale del medico entro i confini già tracciati dalla legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, ndr.). Ciò significa che il professionista può essere chiamato a rispondere penalmente solo nei casi di dolo o colpa grave, ovvero quando si verificano gravi scostamenti dalle buone pratiche clinico-assistenziali.
Non si tratta, dunque, di esonerare il medico da responsabilità, ma di assicurare che la sua condotta venga valutata alla luce delle regole deontologiche e scientifiche proprie della professione.

In definitiva, il messaggio che – ad oggi – non è passato è che la norma non esclude nè limita in alcun modo l’imputabilità (intesa come possibilità di sporgere querela e, poi, indagare sull’operato di un medico), bensì circoscrive la punibilità (intesa come possibilità di essere condannati in sede penale) all’alveo della colpa lieve”.

Qual è l’obiettivo reale di questa norma, quindi? Proteggere i medici o tutelare i cittadini?

“La legge ha un duplice fine, ma la prospettiva corretta è quella della tutela del cittadino-paziente. Un medico che opera in un contesto normativo chiaro, dove sa che verrà valutato e giudicato secondo criteri tecnici e non emotivi, è un professionista più sereno. E la serenità si traduce in maggiore attenzione, tempo dedicato alla comunicazione e migliore qualità di cura. Quando l’operatore sanitario non è costretto a difendersi da un contenzioso penale sproporzionato o strumentale, può concentrarsi sul suo obiettivo primario: la salute del paziente”.

Ma non esiste il rischio che passi l’idea di un “lasciapassare” per i medici?

“Questo è un rischio comunicativo reale, ed è per questo che il termine scudo penale è sbagliato e dannoso. In una fase storica in cui è necessario ricostruire l’alleanza terapeutica tra medico e paziente, diffondere l’idea che il professionista sia intoccabile può alimentare sfiducia e tensioni. La norma, invece, va nella direzione opposta: ricostruire un rapporto di fiducia reciproca. Il paziente deve potersi affidare e il medico deve poter operare senza il timore costante di un’azione penale magari pretestuosa, che compromette la relazione di cura. Ciò senza, comunque, precludere al cittadino la possibilità di far pervenire un esposto in Procura nelle situazioni di responsabilità penalmente rilevanti”.

Qual è il ruolo dell’Ordine dei Medici in questa ricostruzione del rapporto tra professionisti e cittadini?

“L’Ordine agisce su più piani. Da un lato, svolge un ruolo informativo verso la cittadinanza, promuovendo una corretta conoscenza delle norme sulla responsabilità sanitaria. Dall’altro, cura la formazione continua dei professionisti, affinché siano sempre aggiornati sulle evoluzioni giuridiche e giurisprudenziali nonché sulle buone pratiche cliniche.

Inoltre, la legge attribuisce all’Ordine una funzione specifica di mediazione e conciliazione: presso le sedi ordinistiche possono, infatti,  essere attivate sedute conciliative tra pazienti e medici o tra colleghi, per prevenire e risolvere i conflitti in un contesto neutrale e istituzionale.

In questo senso va ricordato che l’Ordine non è un sindacato, né un ente di lobby, ma un’istituzione deputata alla tutela della salute pubblica e della dignità e del decoro professionale dei medici”.

Guardando al futuro, quali interventi normativi o organizzativi ritiene necessari per rendere più equilibrato il sistema delle responsabilità?

“È fondamentale mantenere il diritto del cittadino di agire penalmente nei casi gravi, ma occorre introdurre meccanismi di disincentivo per le azioni infondate o temerarie. Molte denunce nascono da aspettative errate o da tentativi di ottenere – poi – risarcimenti economici in campo civilistico, sfruttando la gratuità dell’azione penale.
Potenziare gli strumenti di filtro — come il riconoscimento automatico della già prevista lite temeraria — permetterebbe di ridurre il contenzioso strumentale e restituire serenità ai professionisti.
Inoltre, andrebbe rafforzato il sistema assicurativo sanitario, che già oggi garantisce al cittadino un diritto al risarcimento senza dover ricorrere necessariamente alla via penale. Solo così potremo avere medici che non praticano medicina difensiva, ma medicina di cura, nell’interesse reale del paziente”.

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