Il Ministero della Salute dovrà versare un assegno bimestrale a vita a un 55enne di Agrigento che ha riportato un danno neurologico dopo il vaccino anti-Covid. A stabilirlo è stata una sentenza del giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento, al termine di un procedimento durato due anni.
La vicenda e il braccio quasi paralizzato dal vaccino
L’uomo si era sottoposto, nel marzo 2021, alla seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech, seguendo le indicazioni ministeriali. Dopo circa tre mesi sono comparsi forti dolori al braccio sinistro, seguiti dalla diagnosi di amiotrofia nevralgica — nota anche come sindrome di Parsonage-Turner — che ha provocato una quasi paralisi dell’arto.
La reazione sospetta era stata segnalata all’Aifa e, in seguito agli accertamenti, la commissione medica dell’Asp di Agrigento aveva disposto l’esonero dalla terza dose.
Assistito dall’avvocato Angelo Farruggia, il 55enne aveva quindi presentato richiesta al Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992, che tutela i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati. Il ministero aveva però respinto l’istanza, sostenendo l’assenza di un nesso causale tra il vaccino e la patologia neurologica. Da qui il ricorso al giudice del Lavoro, che ha accolto le tesi della difesa, riconoscendo il diritto all’indennizzo vitalizio.
Le parole dell’avvocato dell’uomo
“Non si tratta di una sentenza contro i vaccini, né contro la campagna anti-Covid — ha precisato l’avvocato Farruggia — che restano strumenti fondamentali di prevenzione sanitaria. Il punto è un altro: come tutti i farmaci, anche i vaccini non sono totalmente privi di possibili effetti avversi, seppur rari. Quando questi eventi si verificano e vengono accertati, è giusto che lo Stato riconosca le tutele previste dalla legge”.
Il legale ha inoltre criticato la posizione del ministero, ritenendo non adeguata la motivazione con cui era stato escluso il collegamento tra la somministrazione del vaccino e la patologia riscontrata, anche alla luce della letteratura scientifica disponibile.
La sentenza riconosce quindi il principio dell’indennizzo pubblico nei casi in cui venga dimostrato il rapporto causale tra vaccinazione e danno permanente, senza mettere in discussione l’importanza della prevenzione sanitaria.

