Nella giornata di ieri, mercoledì 27 aprile, la Corte Costituzionale ha definito illegittime le norme che attribuiscono in modo automatico il cognome paterno ai bambini.
Una vera e propria sentenza storica, ma anche una svolta di civiltà. La regola che legittimava l’automatismo nell’attribuzione del cognome paterno ai figli era già stata definita «retaggio di una condizione patriarcale della famiglia», ragion per cui ieri è stato deliberato ufficialmente che «nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale».
I pregressi
La discussione è partita diverso tempo addietro, ma si è arrivati a questa sentenza perché la Consulta – chiamata a deliberare in merito a un procedimento, partito nel 2020 a Lagonegro, in Basilicata – ha analizzato il caso specifico di una coppia lucana, rivoltasi al tribunale per dare al figlio solo il cognome della madre, così che questo potesse condividere lo stesso cognome dei fratelli (che avevano acquisito il cognome materno solo perché successivamente riconosciuti dal padre, contrariamente all’ultimo nato, venuto alla luce a seguito dell’ufficiale matrimonio tra i genitori).
Benché la legge non abbia mai consentito prima una scelta del genere, la tenacia di questi genitori ha portato il caso di fronte alla Corte costituzionale, che alla fine ha deliberato in favore dell’abrogazione del classico automatismo dei cognomi.
Cosa succede adesso?
Stando a quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale, «La regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico».
Tali cambiamenti riguarderanno i figli nati nel matrimonio, quelli venuti alla luce fuori dal matrimonio e quelli adottati. Alcuni aspetti restano però da definire, quale, ad esempio, il procedimento da adottare nel caso in cui uno dei due genitori abbia già il doppio cognome. Si resta comunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.