lunedì, Novembre 10, 2025
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Aggressioni agli operatori sanitari, oggi entrano in vigore le nuove norme antiviolenza

Il recente decreto legge antiviolenza approvato il 27 settembre dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce pene più severe per chi danneggia strutture sanitarie e socio-sanitarie. Le sanzioni includono fino a 5 anni di carcere e multe fino a 10.000 euro. Nel caso in cui il reato venga commesso da più persone, le pene saranno ulteriormente aumentate. Il decreto prevede anche l’obbligo di arresto differito in caso di aggressioni a danno del personale sanitario. Il testo, ora in vigore, differisce dalla bozza iniziale per l’assenza delle linee guida sull’uso della videosorveglianza, che dovevano essere emanate dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Interno.

Dettagli del decreto legge antiviolenza: cosa cambia articolo per articolo

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 635 del codice penale)

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

Modificato anche l’articolo 380 del codice penale, al comma 2. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali con reclusione da due a cinque anni; e arresto in flagranza in caso di danneggiamento di materiale destinato al servizio sanitario o socio-sanitario.

Viene poi aggiunto un comma 1 bis all’articolo 382 bis del codice penale introducendo l’arresto in flagranza differita in caso di aggressione a esercenti la professione sanitaria e danneggiamento di attrezzature destinate all’assistenza sanitaria. Questo avverrà “sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Fonte: QuotidianoSanità

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