Le aziende sanitarie stanno recuperando le somme dovute per appuntamenti prenotati e mai disdetti. In Campania le richieste riguardano anche prestazioni risalenti al 2016. Ecco quando scatta il pagamento, quali sono le eccezioni e come contestare un avviso.
Visite prenotate e mai effettuate: parte il recupero dei ticket
Migliaia di lettere stanno raggiungendo i cittadini che, dopo aver prenotato una visita specialistica o un esame diagnostico attraverso il Servizio sanitario nazionale, non si sono presentati all’appuntamento senza averlo disdetto nei tempi previsti. Le aziende sanitarie hanno avviato le procedure per recuperare le somme dovute, anche attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Una misura che sta facendo discutere soprattutto per la distanza temporale tra la prestazione mancata e la richiesta di pagamento: in Campania, per esempio, gli avvisi riguardano appuntamenti compresi tra il 2016 e il 2024, con alcune richieste riferite a visite di diversi anni fa.
Il principio alla base della procedura è contrastare il fenomeno delle mancate presentazioni, che contribuiscono a sprecare risorse e a lasciare inutilizzati posti che potrebbero essere assegnati ad altri pazienti. Una visita non disdetta, infatti, non può essere sempre riassegnata in tempo utile. Il risultato è un’agenda che registra prestazioni prenotate ma non effettuate, mentre altri assistiti continuano ad attendere un appuntamento. Il recupero delle somme dovute si inserisce quindi anche nelle misure di contrasto alle liste d’attesa.
La norma: pagamento dovuto anche per chi è esente
Il riferimento nazionale è il decreto-legge 73/2024, convertito nella legge 107/2024, che ha rafforzato le disposizioni sulle mancate disdette. In caso di assenza senza una giustificazione riconosciuta, l’assistito è tenuto a corrispondere il valore del ticket relativo alla prestazione prenotata e non usufruita. L’obbligo riguarda anche chi beneficia di un’esenzione per reddito o patologia: l’esenzione ordinaria dal ticket, infatti, non cancella automaticamente la responsabilità per un appuntamento saltato senza disdetta.
La cancellazione deve essere effettuata con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata, secondo le modalità previste dalla propria Regione o azienda sanitaria. È importante non confondere questa disposizione con il normale pagamento del ticket per una prestazione effettivamente eseguita: in caso di mancata presentazione, la somma richiesta ha una funzione sanzionatoria e può essere dovuta anche da chi, per la propria condizione, non avrebbe pagato la visita se l’avesse effettuata.
Non tutte le assenze comportano una sanzione
La mancata presentazione non determina però automaticamente un obbligo di pagamento in qualsiasi circostanza. La normativa contempla i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, che devono essere documentati e valutati secondo le disposizioni applicabili. Tra le situazioni che possono giustificare l’assenza rientrano, per esempio, un ricovero, un accesso al pronto soccorso, un grave impedimento di salute o un incidente. Le modalità per chiedere l’esclusione dal pagamento e i documenti da presentare possono variare in base alle procedure regionali.
Proprio la distanza di anni tra l’appuntamento e la richiesta di recupero rende importante verificare con attenzione ogni comunicazione. Occorre controllare la data della prestazione, la struttura presso cui era stata prenotata, l’effettiva mancata presentazione e l’importo richiesto. Se la visita è stata effettuata, se la prenotazione era stata cancellata oppure se il cittadino dispone di una giustificazione documentabile, è possibile chiedere una verifica all’azienda sanitaria e presentare un’istanza di riesame secondo le indicazioni riportate nell’avviso. Anche le questioni relative alla prescrizione e alla legittimità della richiesta vanno valutate sul singolo caso: non tutte le comunicazioni ricevute sono automaticamente dovute.
Le regole in Liguria: disdetta almeno due giorni lavorativi prima
Il problema riguarda anche la Liguria, dove le aziende sanitarie hanno attivato procedure di recupero per le prestazioni prenotate e non disdette. L’ASL 5, per esempio, ha comunicato l’avvio delle attività di recupero del ticket per gli utenti che non si sono presentati senza un giustificato motivo. La sanzione può essere richiesta anche agli assistiti esenti, mentre sono previste esclusioni in presenza di specifiche condizioni di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta.
Per cancellare una prenotazione in Liguria si possono utilizzare il numero verde CUP 010 5383400, il portale regionale Prenoto Salute, l’app Salute Simplex, gli sportelli CUP e le farmacie aderenti al servizio. La disdetta deve essere effettuata almeno due giorni lavorativi prima dell’appuntamento. È consigliabile conservare sempre la ricevuta della cancellazione e la documentazione relativa a eventuali impedimenti: in caso di contestazione, possono rivelarsi essenziali per dimostrare di aver rispettato le procedure.
Un appuntamento mancato pesa sulle liste d’attesa
Il recupero dei ticket non è soltanto una questione contabile. Le mancate presentazioni rappresentano un problema organizzativo per un Servizio sanitario nazionale già alle prese con una domanda elevata e tempi di attesa spesso lunghi. Ogni appuntamento lasciato inutilizzato può tradursi in un’opportunità persa per un altro paziente, oltre che in un costo per la struttura che aveva organizzato la prestazione.
La responsabilità, tuttavia, deve essere accertata caso per caso. Accanto all’obbligo per i cittadini di disdire tempestivamente, è fondamentale che le aziende sanitarie garantiscano procedure semplici, informazioni chiare e sistemi di promemoria efficaci. E quando una richiesta di pagamento arriva a distanza di molti anni, la trasparenza nella ricostruzione dell’appuntamento e delle regole allora applicabili diventa altrettanto importante. L’obiettivo di ridurre gli sprechi e liberare posti nelle agende non può prescindere dal diritto dei cittadini a ricevere comunicazioni verificabili e a contestare eventuali addebiti non dovuti.

